Risposta diretta: la scheda della misura bici deve indicare cos'è, in quale soluzione dell'articolo 26.3 si inquadra, per chi è, chi la gestisce, quanto costa, quando parte e con quali indicatori viene monitorata. Senza indicatori dall'inizio, il rapporto dei due anni non ha nulla con cui misurare.
Questo è pensato per le società di consulenza che redigono piani di mobilità sostenibile al lavoro (planes de movilidad sostenible al trabajo, PMST) secondo la legge 9/2025. È quello che noi metteremmo nella scheda. Il formato lo decidi tu: la legge non ne fissa nessuno. E questo non è una consulenza legale: ogni caso, con il proprio consulente.
Cosa richiede la legge che riguarda la scheda?
Cinque elementi dell'articolo 26:
- Soluzioni (art. 26.3): cita, ad esempio, la mobilità attiva, il trasporto collettivo, quella a basse emissioni, quella condivisa e collaborativa e il lavoro da remoto, «de acuerdo con el principio de jerarquía» (“secondo il principio di gerarchia”) dell'articolo 28. Quest'ordine mette al primo posto la mobilità attiva, a piedi e in bicicletta.
- Sicurezza stradale (art. 26.3): il piano include misure di sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti, promuovendo la formazione.
- Negoziazione (art. 26.2): il piano si negozia con la rappresentanza legale del personale. La scheda deve poter essere letta al tavolo negoziale.
- Monitoraggio (art. 26.2): rapporto entro due anni dall'approvazione, e poi ogni due anni.
- Registro (art. 26.8): l'EDIM avrà un registro dei piani con i loro parametri e indicatori più rilevanti, secondo quanto concordato nel Forum territoriale per la mobilità sostenibile.
Il riepilogo completo della legge, con termini e sanzioni, è nella guida al piano di mobilità al lavoro.
La scheda, campo per campo
| Campo | Cosa inserire | Esempio con Cityflow |
|---|---|---|
| Nome | Una frase comprensibile al tavolo negoziale | Flotta di bici elettriche condivise con il marchio dell'azienda |
| Soluzione (art. 26.3) | Dove la classifichi | Mobilità attiva e mobilità condivisa |
| Priorità (art. 28) | Il suo posto nell'ordine della legge | Mobilità attiva: il primo gradino |
| Per chi | Collettivo e sede | Lavoratori della sede. Visitatori e fornitori: da definire |
| Dimensione | Numero di bici e ubicazione | Secondo la sede: stabilito nella proposta |
| Gestione | Chi mantiene, carica, assicura e assiste | Cityflow mantiene, assicura e assiste; l'azienda, al massimo, collega le bici alla corrente |
| Uso | Come si apre una bici | Dal cellulare, con la WebApp senza download, o con un QR code |
| Costo | Per l'azienda e per la persona | Quota mensile per bici, da definire; gratis per il dipendente |
| Calendario | Avvio | Da definire |
| Indicatori | Cosa si misura e ogni quanto | Corse, ore di utilizzo, fasce orarie, destinazioni aggregate; distanza sulle bici il cui lucchetto la misura |
| Sicurezza stradale | Come si integra | Manutenzione e assicurazione incluse; la formazione, in una misura propria |
| Rischi | Cosa può impedirne il funzionamento | Bici senza carica, guasti non riparati, poche bici |
La classificazione: attiva e condivisa
La legge definisce la mobilità attiva come lo spostamento «utilizando la actividad física humana, como caminar o desplazarse en bicicleta o ciclo» (“usando l'attività fisica umana, come camminare o spostarsi in bicicletta o ciclo”, art. 2.1.m). E cita la «bicicleta compartida» (“bici condivisa”) tra i servizi di mobilità condivisa (art. 2.1.w).
Se ti chiedono dell'assistenza elettrica: tutte le nostre bici sono a pedalata assistita, fino a 250 W, e il Reglamento General de Vehículos (regolamento spagnolo di omologazione dei veicoli) classifica questo tipo di bici come ciclo, non come veicolo a motore (allegato II). Per questo rientrano nella mobilità attiva dell'articolo 2.1.m. La legge 9/2025 non nomina la bici elettrica: è una lettura di questi due testi, e la classificazione finale è tua.
Gli indicatori: cosa si può davvero misurare
Metti nella scheda solo ciò che potrai realmente misurare. Con le nostre bici, l'azienda riceve:
- corse;
- ore di utilizzo;
- fasce orarie;
- destinazioni aggregate, in un rapporto con le sedi di lavoro a parte;
- e, sulle bici il cui lucchetto misura la distanza, quella di ogni corsa.
Non calcoliamo il CO₂. Se il piano ha bisogno di una stima delle emissioni, falla tu con le tue ipotesi e chiarisci da dove viene ogni numero. Senza distanze misurate su tutte le bici, meglio non promettere chilometri totali.
Per sapere cosa sostituisce la bici (auto, trasporto pubblico, a piedi), serve un sondaggio al personale, prima e dopo. Questo non deriva dai dati di utilizzo.
La gestione: chi fa cosa
È il campo più dimenticato, e quello che conta di più. Una misura che dipende dal fatto che qualcuno in azienda porti le bici in officina si ferma quando quella persona non c'è.
Nella nostra misura, l'azienda paga una quota mensile per bici e, al massimo, collega le bici alla corrente; con stazioni di ricarica (opzionali, con un costo aggiuntivo), nemmeno quello. Manutenzione, assicurazione, GPS e assistenza al dipendente, nella sua lingua, sono a nostro carico. Scrivilo così nella scheda: è quello che chiederà il tavolo negoziale.
Coordinamento e contesto
- Piano locale: il piano deve tenere conto del piano di mobilità del comune, quando esiste (art. 26.3). Verifica se ci sono piste ciclabili o parcheggi che riguardano la misura.
- Più sedi nello stesso luogo: se la sede condivide un edificio o un'area con altre sedi obbligate, la legge prevede che si promuovano meccanismi di coordinamento tra loro (art. 26.6). Chiedi quali misure stanno preparando gli altri.
- Alta occupazione: nelle sedi con più di 1.000 persone in comuni o aree di più di 500.000 abitanti, servono misure per l'ora di punta (art. 26.5). Le fasce orarie di utilizzo servono a monitorarle.
Il calendario
- Obbligatorio dal 5 dicembre 2026: dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, dopo il decreto-legge reale 7/2026.
- Comunicazione: tre mesi dall'approvazione, all'autorità designata dalla comunità autonoma (art. 27.3).
- Primo rapporto di monitoraggio: entro due anni dall'approvazione del piano.
Cosa ti diamo noi
- La scheda della misura, con i dati della sede del tuo cliente.
- Una proposta in meno di 24 ore da quando ci dai città, numero di persone e turni.
- I dati di utilizzo per il monitoraggio.
- Servizio nelle province di Barcellona, Madrid, Valencia, Siviglia, Malaga, Isole Baleari, Biscaglia, Navarra e Salamanca. Fuori da queste, chiedici.
Abbiamo superato 500.000 corse in 9 province. Oggi gestiamo bici elettriche con il marchio del cliente in hotel, residenze universitarie ed edifici di flex living. Trovi tutto sotto Per consulenti, e quello che vede l'azienda sotto Aziende. L'articolo 26 è nel BOE.
Domande frequenti
Che formato deve avere la scheda di una misura del piano?
La legge 9/2025 non ne fissa nessuno. Ciò che serve è che indichi cos'è la misura, in quale soluzione dell'articolo 26.3 si inquadra, per chi è, chi la gestisce, quanto costa, quando parte e con quali indicatori viene monitorata.
In quale soluzione dell'articolo 26.3 rientra la bici elettrica condivisa?
Nella mobilità attiva e in quella condivisa. La legge cita la bicicletta e il ciclo nella definizione di mobilità attiva (art. 2.1.m) e la bici condivisa in quella dei servizi di mobilità condivisa (art. 2.1.w). Le bici di Cityflow sono a pedalata assistita fino a 250 W, che il Reglamento General de Vehículos classifica come cicli. La classificazione finale è tua.
Cityflow calcola il CO₂ evitato?
No. Forniamo dati di utilizzo: corse, ore, fasce orarie e destinazioni aggregate, oltre alla distanza di ogni corsa sulle bici il cui lucchetto la misura. La stima delle emissioni la fa chi redige il piano.
Quanto tempo impiega Cityflow a inviare una proposta?
Meno di 24 ore da quando ci dai città, numero di persone e turni della sede. Arriva con la scheda della misura e la quota mensile per bici.
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